| ASSOCIAZIONE PROGETTO PANDA – ONLUS
Art.1) Denominazione.
Ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n.460/1997 è costituita
l'associazione denominata
"PANDA" Associazione Progetto Panda – ONLUS.
Art.2) Sede.
L'Associazione ha sede in Milano – Largo della Crocetta
2- 20122 Milano.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può istituire sedi
e sezioni staccate anche in altre città.
Art. 3) Durata.
L'associazione ha durata illimitata.
Art.4) Scopi dell'Associazione e divieto di svolgimento
di attività diverse
da quelle istituzionali. L'associazione persegue
unicamente ed esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
non ha fini di lucro e ha per oggetto lo svolgimento di
attività nei settori:
| a) |
assistenza sociale e socio sanitaria; |
| b) |
assistenza sanitaria; |
| c) |
formazione. |
| d) |
beneficenza;. |
In particolare le attività dell'associazione nei
settori di cui sopra (infra per brevità anche indicate
come le "attività istituzionali"), saranno
svolte in favore e nell'interesse di madri con bimbi piccoli
e donne in gravidanza, in grave condizione di disagio psicosociale
o comunque in situazione di svantaggio in ragione di condizioni psichiche,
fisiche, economiche e/o sociali.
Nell'ambito di dette sue proprie attività istituzionali, l'Associazione
si propone il fine di svolgere, promuovere e sostenere attività finalizzate
alla prevenzione, al supporto sociale e psico-educativo e/o alla riabilitazione
sociale e/o lavorativa delle predette persone (madri con bambini piccoli e donne
in gravidanza) in situazione di svantaggio e disagio. L'Associazione intende
quindi offrire un supporto adeguato a questa categoria di persone, in situazione
di svantaggio e disagio, interfacciandosi e collaborando eventualmente con i
servizi pubblici e privati che si occupano di tale problematica, colmando i bisogni
attualmente non soddisfatti in tali settori. Tra l'altro, l'Associazione intende
fornire, a mezzo di professionisti e/o strutture abilitate, (in favore e/o nell'interesse
delle persone predette) interventi di tipo specialistico, propri dell'ambito
della psicologia clinica, della psichiatria e dell'intervento sociale. La realizzazione
di tali interventi potrà essere perseguita dall'Associazione anche mediante
la gestione di servizi ambulatoriali, comunità alloggio e mediante la
fornitura di servizi specialistici aggiuntivi a quelli di strutture e centri
già operanti sul territorio, in merito alle medesime problematiche inerenti
le suddette persone in situazione di difficoltà e disagio.
Sempre nell'ambito o in connessione alle attività istituzionali
sopra indicate, l'Associazione di occuperà inoltre:
| - |
dell'attivazione di persone sensibili
rispetto agli scopi dell'Associazione, stimolando il
loro coinvolgimento sia dal punto di vista operativo
sia economico; |
| - |
del coinvolgimento e della cooperazione,
con la rete territoriale e con altri enti (pubblici
o privati) o associazioni, nel perseguimento degli
scopi dell'Associazione anche sotto forma di sostegno
finanziario e/o organizzativo; |
| - |
di garantire la qualità delle
attività dell'Associazione, mediante l'eventuale costituzione
di un Comitato Scientifico; |
| - |
di iniziative volte alla prevenzione
delle situazioni di disagio psicosociale o di svantaggio
concernenti la condizione di madri con bimbi piccoli
e donne in gravidanza; |
| |
di altre iniziative connesse agli
scopi dell'Associazione deliberate dal Consiglio
direttivo; |
| - |
di attività di comunicazione
sugli scopi dei vari progetti promossi dalla Associazione; |
| - |
di iniziative di raccolta di fondi
a sostegno dei progetti dell'Associazione; |
| - |
dell'organizzazione di convegni,
seminari di studio, pubblicazioni e altre iniziative
di approfondimento scientifico; |
| - |
di iniziative volte alla formazione
nelle aree di attività concernenti le attività e
gli scopi dell'Associazione; |
| - |
della costituzione di borse di studio
o altri strumenti analoghi finalizzati al sostegno
della ricerca nel campo delle problematiche psico-sociali
coinvolgenti madri con bambini piccoli e donne in
gravidanza. |
In generale resta comunque fermo ed inteso che l'Associazione
non svolgerà ed è fatto espresso divieto
all'Associazione di svolgere, attività diverse
da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie
comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti
dalla normativa in materia di ONLUS e puché non
incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate
nei limiti consentiti dalla legge.
L’associazione
esaurisce le proprie finalità nell’ambito
territoriale della Regione Lombardia.
5) Soci dell'Associazione e loro ammissione.
Sono Soci Fondatori dell'Associazione coloro che hanno
sottoscritto l'atto costitutivo della stessa e coloro
(persone fisiche o enti, condividenti gli scopi dell'associazione)
che verranno progressivamente ammessi dal Consiglio Direttivo
a seguito di loro domanda.
Sono Soci Ordinari le persone fisiche o gli enti che hanno presentato domanda
di ammissione e sono stati ammessi come soci dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o gli enti che condividendo le finalità dell'Associazione
ne sostengono lo sviluppo con contributi in attività svolta a favore dell'Associazione
o in denaro ritenuti da Consiglio di particolare importanza.
Sono Soci Onoraricoloro che, nel corso della vita dell'Associazione, vengono
con deliberazione del Consiglio Direttivo invitati a partecipare all'Associazione
per particolari benemerenze ed accettano l'invito.
6) Pari diritti tra soci.
La disciplina del rapporto associativo è improntata
a principi di democrazia ed è uniforme a prescindere
dalla categoria di appartenenza. Tutti i soci hanno uguali
diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione e
non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo
delle rispettive quote. In particolare tutti i soci di
maggiore età (ed eventuali enti soci) hanno diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto,
dei regolamenti e per la nomina dell'organo direttivo.
Parimenti nel rispetto di una disciplina uniforme del
rapporto associativo, tutti i soci (a prescindere dalla
categoria di appartenenza) sono tenuti al pagamento della
quota associativa annuale non inferiore all'importo determinato
annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria. In
considerazione del contributo in attività offerto
all'Associazione dai Soci Sostenitori, il Consiglio Direttivo
può esentarli dal versamento della quota associativa
annuale.
7) Esclusione della temporaneità della partecipazione.
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata
per un periodo temporaneo e le quote sono intrasferibili.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere, mediante comunicazione
in forma scritta inviata all'Associazione. La qualità di socio (oltre
che per recesso) si perde inoltre per decesso, per morosità nel versamento
della quota annuale o indegnità a causa di attività pregiudizievole
all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. L'esclusione
per morosità viene deliberata dal Consiglio direttivo. L'esclusione per
indegnità è invece demandata a delibera dell'assemblea dei Soci.
Ai soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione,
non compete alcun diritto di rimborso delle quote, di ingresso ed annuali, versate
né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 8) Amici della Associazione.
Sono amici dell'Associazione coloro che effettueranno
versamenti contributivi e che non chiedano l'ammissione
come socio.
Il Consiglio potrà riconoscere la qualifica di Amico anche a persone che
si siano distinte per meriti nei confronti dell'Associazione.
Art. 9) Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare
di proprietà dell'associazione, individuato
dall'Assemblea straordinaria con deliberazione del 3
marzo 2008, come da verbale a rogito Notaio Federico
Guasti di Milano in pari data n. di Rep. del valore di
Euro 52.000 (cinquantaduemila);
b)
da liberalità e contributi espressamente destinati
a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo:
c)
da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione
sia entrata in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito
possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo
periodo, del suo valore.
Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone
delle seguenti entrate:
a) redditi derivanti dal patrimonio
di cui all’art.
15;
b) eventuali quote associative non espressamente destinate
ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
c)
contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici
e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari,
non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
d)
entrate derivanti da eventuali attività connesse
o accessorie.
Art. 10) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) la Consulta Etica
e) il Comitato Scientifico;
f) i Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 11) Assemblea dei soci.
L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della
quota annuale deliberata dal Consiglio per ciascuna categoria. Ogni socio ha
diritto di voto e precisamente ad un voto.
I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri
soci, inclusi i membri del Consiglio Direttivo.
Ogni socio può ricevere un massimo di due deleghe.
L'Assemblea può essere convocata in Italia, anche
fuori dalla sede sociale. I soci sono convocati in assemblea
dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro
quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, per
l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio
sociale, nonché per l'approvazione
del bilancio preventivo.
L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta
motivata di almeno un decimo degli associati. Le convocazioni
sono fatte mediante avviso di convocazione scritto (indicante
l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'assemblea),
spedito a ciascun socio (a mezzo posta, telefax o e-mail),
almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci
e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti
o dissenzienti.
Art. 12) Competenze dell'Assemblea.
Sono di competenza dell'assemblea:
a) l'approvazione della
relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta
dall'Associazione;
b) l'approvazione del bilancio consuntivo
e del bilancio preventivo;
c) la nomina del Consiglio
Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
d)
la nomina su proposta del Consiglio Direttivo dei membri
della Consulta Etica;
e) la nomina del Collegio dei Revisori;
f) le altre delibere
attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa
sottoposte dal Consiglio, ivi incluse le delibere di
esclusione degli associati per indegnità;
g) le
eventuali modifiche dello statuto, l'eventuale adozione
e le successive modifiche al regolamento e lo scioglimento
dell'Associazione.
Art. 13) Presidenza dell'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in
mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il
proprio presidente, segretario dell'Assemblea è il Tesoriere dell'Associazione.
L'Assemblea nomina altresì , se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta al presidente dell'Assemblea la constatazione di regolarità delle
deleghe ed in genere del diritto di intervento all'assemblea.
Art. 14) Verbali dell'assemblea.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale
firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza
e, se nominati, dagli scrutatori.
Art. 15) Quorum assembleari.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea,
sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e sono prese a maggioranza di voti. In seconda
eventuale convocazione (che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello
di prima convocazione), le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero
degli intervenuti e sono prese a maggioranza.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e
dello statuto così come
quelle inerenti l'adozione o modifica di regolamenti,
sia in prima sia in seconda eventuale convocazione, devono
essere approvate con la presenza di almeno tre quarti
dei soci, tra cui i tre quarti dei Soci Fondatori, e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione e
di devoluzione del patrimonio deve essere approvata,
sia in prima sia in seconda eventuale convocazione, col
voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, tra
cui i tre quarti dei Soci Fondatori.
Art. 16) Consiglio Direttivo.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da cinque a undici membri, eletti
tra i soci di cui almeno la maggioranza eletti tra i
Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio
Direttivo ha inoltre il potere di decidere se nominare
e di nominare un Comitato Scientifico, con funzioni consultive
e di controllo di qualità rispetto
alle attività di assistenza sociale e socio sanitaria svolte dall'Associazione.
Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente,
e un Vice Presidente e può conferire deleghe a
singoli amministratori. Il Consiglio può conferire
eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai
singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati
con propria deliberazione assunta e depositata nelle
forme di legge. Il Consiglio Direttivo propone per l'approvazione
all'Assemblea almeno una terna di nominativi dei membri
della Consulta Etica.
Art. 17) Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che
il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno
due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo e preventivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano
dei presenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la
presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio
stesso.
Art. 18) Rappresentanza dell'Associazione.
Il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente, rappresentano
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed
in giudizio; curano l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
e del Consiglio direttivo; nei casi di urgenza possono
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da
parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente ed il Vicepresidente hanno la facoltà di nominare procuratori
nei limiti della delega di funzioni conferitegli dal Consiglio ai sensi del precedente
art. 16.
Art. 19) Durata in carica del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei
Soci e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di un proprio membro, il Consiglio,
alla prima riunione, può procedere alla sostituzione;
il consigliere così nominato resta
in carica fino alla successiva assemblea.
Art. 20) Tesoriere
Il Tesoriere, nei limiti della delega di funzioni conferitegli
dal Consiglio ai sensi del precedente art. 16, cura l'esecuzione
delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria
dell'Associazione, riferisce annualmente all'assemblea
sulla gestione economica dell'Associazione, e compila
la bozza del rendiconto al 31 dicembre di ogni anno e
del bilancio preventivo.
Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli
dal Consiglio.
Art 21) Consulta Etica
La Consulta Etica è formata da tre membri nominati
dall'Assemblea su una rosa di nomi proposti dal Consiglio
Direttivo tramite il suo Presidente. Ove un membro del
Collegio rinunci alla nomina si provvede alla sua sostituzione
seguendo la medesima procedura della nomina iniziale.
L'incarico dei membri della Consulta ha durata triennale
ed è rinnovabile. L'incarico dei membri della
Consulta è incompatibile con qualsiasi altra carica
sociale e con la qualifica di socio.
Funzioni della Consulta
Etica
1. Esprime parere rispetto la valutazione e monitoraggio dei
protocolli di sperimentazione clinica e di ricerca;
2. Funzione formativa, promozione
momenti di riflessione, di informazione
e di sensibilizzazione etica all'interno
del Progetto e tra le sue varie
componenti, (incontri, seminari,
gruppi di studio;
3. Funzione consultiva
- per tutte le attività svolte all'interno dell'Associazione Progetto
Panda e
- per chiunque lo richieda, in relazione a questioni
etiche connesse con le attività scientifiche,
assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo
di proteggere e promuovere i valori della persona umana.
Le
funzioni della Consulta Etica si concretizzano mediante
emissione di pareri etici motivati ed eventuali misure
nei confronti dei soci.
I pareri della Consulta Etica sono di carattere consultivo
e non sostituiscono le responsabilità legali e morali di chi ha il compito di prendere le
decisioni.
Un socio che violi le norme dello Statuto o i regolamenti
dell'Associazione, che commetta scorrettezze deontologiche
viene deferito alla Consulta Etica. Le competenze della
Consulta Etica sono limitate alle controversie sottoposte
ad essa nelle forme regolamentari. Sono escluse dalle
competenze della Consulta Etica controversie in materia
di quote sociali e di attribuzione di qualifiche sociali.
La decisione di adire la Consulta Etica può essere assunta dal
Consiglio Direttivo o può essere proposta da un socio o da un organo sociale
mediante domanda scritta e motivata al Presidente dell'Associazione. Nel ricevere
tale domanda il Presidente, entro il termine di sessanta giorni, esperirà quanto è in
suo potere per rimuovere le cause della controversia. Trascorso tale termine
il Presidente è obbligato alla trasmissione integrale
alla Consulta Etica della domanda, accompagnata da una
propria relazione motivata. Qualora le decisioni della
Consulta comportino la proposta di radiazione del socio
dall'Associazione, la Consulta provvederà a trasmettere il relativo
verbale al Presidente . Tutti gli atti del Collegio sono redatti in appositi
verbali sottoscritti da tutti i membri e contenenti la motivazione delle decisioni.
La Consulta Etica prende le proprie decisioni secondo
le leggi e a maggioranza dei suoi membri. La Consulta
Etica propone all'Assemblea un progetto di codice deontologico.
Art. 22) Collegio dei Revisori
L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori di tre membri
effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci
tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. I revisori
possono essere sostituiti anche da una società di
revisione. La carica di Revisore non è compatibile
con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
Ove non vi abbia già provveduto l'assemblea in sede di nomina, il Collegio
dei Revisori (in persona dei tre membri effettivi) elegge al suo interno un presidente.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo
contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea,
quantomeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione
del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale.
Art. 23) Esercizi sociali e bilancio.
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio dovranno essere redatti dal
Consiglio Direttivo, entro quattro mesi, il bilancio
consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Art. 24) Divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale e obbligo di impiego per le attività dell'Associazione.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo
che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge, e pertanto saranno
portati a nuovo, capitalizzati e dovranno essere utilizzati e impiegati dalla
Associazione per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di
quelle ad esse connesse.
Art. 25) Scioglimento.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in
merito ai criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. L'organo
liquidatorio nominato, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentiti
(secondo legge) i necessari organismi di controllo, sceglierà l'organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, operante in identico o analogo settore
rispetto a quello dell'Associazione, a cui devolvere il residuo patrimonio
dell'Associazione.
Art. 26) Controversie.
Ogni controversia, suscettibile di essere definita
in via arbitrale in virtù della
presente clausola compromissoria, che dovesse insorgere
tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa
l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione
e del presente statuto sarà rimessa al giudizio
di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali
da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il
terzo dai due arbitri così eletti o, in caso
di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ed in via rituale,
entro novanta giorni.
Art. 27) Norme di chiusura.
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto
si fa rinvio alle disposizioni vigenti di legge. |